Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, il 31 marzo 2016, del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) si è concluso il processo di revisione della legislazione su questa tipologia di prodotti, che comprende anche le calzature antinfortunistiche. Il nuovo Regolamento, che abroga la Direttiva DPI 89/688/CEE, entrerà in vigore dal 21 aprile 2018, ma è previsto un periodo di transizione fino al 21 aprile 2019 in cui sarà ancora possibile immettere sul mercato DPI conformi alla Direttiva, con attestati di conformità a tale direttiva che rimangono validi al massimo fino al 21 aprile 2023.
Il principale cambiamento è il limite di validità
Questo cambiamento ha messo in agitazione il settore dei produttori di calzature di sicurezza, tant’è che molti si sono già rivolti agli enti certificatori per chiedere loro come comportarsi. Abbiamo chiesto all’Ing. Christoph Meyer, fondatore di Ricotest (Organismo Notificato) di spiegarci quali siano le differenze più significative introdotte dal nuovo Regolamento e se ci sono novità anche in materia di Norme Tecniche che riguardano in particolare le calzature antinfortunistiche.
«Come prima cosa – premette Meyer – rispetto alla vecchia Direttiva, che rappresentava una legge cornice che necessitava di essere trasposta in Legge nazionale da ciascuno Stato Europeo, il nuovo Regolamento è immediatamente valido dal punto di vista giuridico in ogni Stato membro della UE, ma anche in alcuni Paesi extra UE, come Norvegia e Svizzera, che vi hanno aderito. Il periodo di transizione permette a un fabbricante ancora fino al 20 aprile 2019 di immettere sul mercato un DPI certificato in base alla vecchia Direttiva. Comunque la procedura stessa resterà più o meno invariata anche sotto il nuovo Regolamento; stessa cosa vale anche per le modalità dei test, visto che le prove si basano sulla stessa biblioteca di Norme Tecniche. Diversa sarà invece la durata delle due differenti certificazioni. Con la vecchia Direttiva, infatti, non veniva specificato un termine di validità: finché un fabbricante, sotto la propria responsabilità, continuava a realizzare un prodotto in modo invariato, poteva mantenere sempre il certificato originario. Questa facoltà, in alcuni casi forse abusata, ha spinto già nel passato alcuni Paesi UE a limitare la validità dei Certificati a 5 anni, comunque con possibilità di rinnovo sotto determinate condizioni, ed è proprio questa la soluzione imposta dal nuovo Regolamento. Quindi, in futuro, quando noi Organismi Notificati rilasceremo la nostra certificazione in base al nuovo Regolamento, dovremmo indicare una data di scadenza della validità del certificato che è di 5 anni dal momento del rilascio. Il certificato potrà essere tuttavia rinnovato per altri 5 anni, a condizione che il prodotto sia rimasto lo stesso e che sia rimasta invariata pure la specifica Norma Tecnica alla base della Certificazione, che solitamente (ma non sempre) è contenuta nelle Norme Tecniche Armonizzate, quelle cioè che legalmente godono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali elencati nel nuovo Regolamento».
Usciranno presto anche nuove Norme Tecniche
A parere di Meyer, l’introduzione di questo Regolamento avrà dunque pochi effetti sul lavoro degli organismi certificatori e anche per i produttori di calzature. «In coincidenza con l’introduzione di questo nuovo Regolamento – riferisce però Meyer – stanno per essere aggiornate anche le Norme Tecniche CEN per le calzature antinfortunistiche. Nelle Norme di base per questa tipologia di scarpe, cioè la serie EN ISO 20344-20347, ci saranno presto due novità importanti. Si stanno preparando nuovi requisiti per le prove di scivolamento: pare che verrà abolito il test su fondo d’acciaio e al posto della prova con la scarpa appoggiata in modo piatto sul pavimento, i test verranno fatti con la scarpa che appoggia solo sull’avampiede, con il tacco sollevato da terra. Un’altra novità riguarda le prove antiperforazione. Sulle solette antiperforazione non-metalliche, quelle cioè a base tessile, finora si eseguivano le stesse prove usate per le scarpe con protezione in acciaio. Da parte di un paese membro UE è stato però sollevato il problema della scarsa corrispondenza di diametro e forma del chiodo di prova con il tipo di chiodo normalmente in uso nel settore edilizio, che sarebbe più sottile e con punta piramidale invece di conica. In base a questa protesta, la commissione CEN di competenza sta preparando un aggiornamento della Norma EN 12568, che riguarderà formalmente anche i puntali metallici e non metallici, nonché gli inserti in lamina d’acciaio, ma soprattutto le lamine antiperforazione non metalliche. La futura edizione prevede 4 norme distinte per i vari componenti protettivi; per i testi sugli inserti, le prove sulle solette in acciaio dovrebbero rimanere invariate, e lo stesso vale pure per entrambi i tipi di puntali, però quest’ultimi con l’aggiunta di un secondo livello più alto di requisiti. Nelle prove sulle lamine non metalliche dovrebbe invece cambiare la forma del chiodo, che diventa piramidale, e anche il suo diametro che da 4,5 viene ridotto a 3 mm. Dico dovrebbe, perché il gruppo italiano all’interno della Commissione, in base ai risultati di una propria ricerca condotta con il coinvolgimento di alcuni produttori di lamine e di calzature, non è convinto della bontà di queste modifiche delle condizioni di test sui soletti antiperforazione. E quindi ha chiesto e ottenuto la disgiunzione di questa parte dal resto della Norma per ulteriori verifiche».